In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere, a determinate condizioni, una compensazione pecuniaria per il danno morale aggiuntiva rispetto a quella concessa per il danno materiale subito

Inoltre, un passeggero può chiedere il risarcimento dovuto a motivo della cancellazione del volo, qualora il suo aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, sia stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza e il medesimo passeggero sia stato trasferito su un altro volo

Un’altra sentenza che farà discutere secondo Giovanni D’Agata, Componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la sentenza. nella causa C-83/10 Aurora Sousa Rodríguez e a. / Air France SA.

La Corte sottolinea che il regolamento in materia di compensazione ai passeggeri aerei 1 stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Il regolamento precisa tuttavia che la sua applicazione lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del regolamento può essere infatti detratto dall’eventuale risarcimento supplementare che i passeggeri possono esigere.

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